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PARALLEL TEXTS
PATTO INTERNAZIONALE SUI
DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
File singoli tratti
da
www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm e
www.volint.it/scuolevis/dirittiumani/patto_dir_soc.htm
Entrata in vigore : 23 marzo 1976 |
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INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS |
PATTO
INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
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The States Parties to the present Covenant,
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Gli
Stati parti del presente Patto, |
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Considering that, in accordance with the principles
proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent
dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human
family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
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Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce
il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; |
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Recognizing that, in accordance with the Universal
Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying freedom
from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby
everyone may enjoy his economic, social and cultural rights, as well as his
civil and political rights, |
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che gode della libertà dal
timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create
condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti
economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; |
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Considering the obligation of States under the Charter of the
United Nations to promote universal respect for, and observance of, human
rights and freedoms, |
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo
di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle
libertà dell’uomo; |
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Realizing that the individual, having duties to other
individuals and to the community to which he belongs, is under a
responsibility to strive for the promotion and observance of the rights
recognized in the present Covenant, |
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri
e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di
promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto: |
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Agree upon the following articles: |
Hanno
convenuto quanto segue: |
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PART I |
Parte
prima |
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Article 1 |
Articolo
1 |
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1. All peoples have the right of self-determination. By
virtue of that right they freely determine their political status and freely
pursue their economic, social and cultural development. |
1. Tutti
i popoli hanno il diritto di autodeterminazione: In virtù di questo diritto,
essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente
il loro sviluppo economico, sociale e culturale. |
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2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of
their natural wealth and resources without prejudice to any obligations
arising out of international economic co-operation, based upon the principle
of mutual benefit, and international law. In no case may a people be
deprived of its own means of subsistence. |
2. Per
raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle
proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli
obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso
un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
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3. The States Parties to the present Covenant, including
those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and
Trust Territories, shall promote the realization of the right of
self-determination, and shall respect that right, in conformity with the
provisions of the Charter of the United Nations. |
3. Gli
Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili
dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle
disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. |
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PART II |
Parte
seconda |
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Article 2 |
Articolo
2 |
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1. Each State Party to the present Covenant undertakes to
take steps, individually and through international assistance and
co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its
available resources, with a view to achieving progressively the full
realization of the rights recognized in the present Covenant by all
appropriate means, including particularly the adoption of legislative
measures. General comment on its implementation |
1.
Ciascuno degli Stati parte del presente Patto si impegna ad operare, sia
individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione
internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo
delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con
tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure
legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente
Patto. |
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2. The States Parties to the present Covenant undertake to
guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be
exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status. |
2. Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in
esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione,
l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o
sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
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3. Developing countries, with due regard to human rights and
their national economy, may determine to what extent they would guarantee
the economic rights recognized in the present Covenant to non-nationals.
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3. I
paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell’uomo e
delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura
essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti
economici riconosciuti nel presente Patto. |
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Article 3 |
Articolo
3 |
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The States Parties to the present Covenant undertake to
ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic,
social and cultural rights set forth in the present Covenant. |
Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle
donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici,
sociale e culturali enunciati nel presente Patto. |
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Article 4 |
Articolo
4 |
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The States Parties to the present Covenant recognize that, in
the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the
present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations
as are determined by law only in so far as this may be compatible with the
nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general
welfare in a democratic society. |
Gli
Stati parte del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento
dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli
esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella
misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente
allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica. |
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Article 5 |
Articolo
5 |
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1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as
implying for any State, group or person any right to engage in any activity
or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or
freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than
is provided for in the present Covenant. |
1.
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere
attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle
libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura
maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso. |
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2. No restriction upon or derogation from any of the
fundamental human rights recognized or existing in any country in virtue of
law, conventions, regulations or custom shall be admitted on the pretext
that the present Covenant does not recognize such rights or that it
recognizes them to a lesser extent. |
2.
Nessuna restrizione o delega a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti
o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non
li riconosce o li riconosce in minor misura. |
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PART III |
Parte
terza |
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Article 6 |
Articolo
6 |
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1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to
gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take
appropriate steps to safeguard this right. |
1. Gli
Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica
il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la
vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure
appropriate per garantire tale diritto. |
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2. The steps to be taken by a State Party to the present
Covenant to achieve the full realization of this right shall include
technical and vocational guidance and training programmes, policies and
techniques to achieve steady economic, social and cultural development and
full and productive employment under conditions safeguarding fundamental
political and economic freedoms to the individual. |
2. Le
misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere per
assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di
orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di
politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico,
sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che
salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli
individui. |
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Article 7 |
Articolo
7 |
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The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work
which ensure, in particular: |
Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di
godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in
particolare: |
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(a) Remuneration which provides all workers, as a minimum,
with: |
a) la
remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
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(i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value
without distinction of any kind, in particular women being guaranteed
conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for
equal work; |
(i) un
equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore,
senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite
alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini,
con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; |
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(ii) A decent living for themselves and their families in
accordance with the provisions of the present Covenant; |
(ii)un’esistenza
decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni
del presente patto; |
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(b) Safe and healthy working conditions; |
b) la
sicurezza e l’igiene del lavoro; |
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(c) Equal opportunity for everyone to be promoted in his
employment to an appropriate higher level, subject to no considerations
other than those of seniority and competence; |
c) la
possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla
categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia
quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali;
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(d ) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours
and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays
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d) il
riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le
ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.
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Article 8 |
Articolo
8 |
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1. The States Parties to the present Covenant undertake to
ensure: |
1. Gli
Stati parte del presente Patto si impegnano a garantire: |
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(a) The right of everyone to form trade unions and join the
trade union of his choice, subject only to the rules of the organization
concerned, for the promotion and protection of his economic and social
interests. No restrictions may be placed on the exercise of this right other
than those prescribed by law and which are necessary in a democratic society
in the interests of national security or public order or for the protection
of the rights and freedoms of others; |
a) il
diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire
al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite
dall’organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri
interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere
sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano
necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza
nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle
libertà altrui; |
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(b) The right of trade unions to establish national
federations or confederations and the right of the latter to form or join
international trade-union organizations; |
b) il
diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il
diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di
aderirvi; |
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(c) The right of trade unions to function freely subject to
no limitations other than those prescribed by law and which are necessary in
a democratic society in the interests of national security or public order
or for the protection of the rights and freedoms of others;
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c) il
diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza
altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in
una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o
dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
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(d) The right to strike, provided that it is exercised in
conformity with the laws of the particular country. |
d) il
diritto di sciopero, purchè esso venga esercitato in conformità delle leggi
di ciascun Paese. |
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2. This article shall not prevent the imposition of lawful
restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces
or of the police or of the administration of the State. |
2. Il
presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio
di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dell’amministrazione dello Stato. |
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3. Nothing in this article shall authorize States Parties to
the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom
of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative
measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would
prejudice, the guarantees provided for in that Convention.
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3.
Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della
Convenzione del 1948 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad
adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste
dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da
causare tale pregiudizio. |
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Article 9 |
Articolo
9 |
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The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to social security, including social insurance. |
Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla
sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali. |
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Article 10 |
Articolo
10 |
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The States Parties to the present Covenant recognize that:
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Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono che: |
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1. The widest possible protection and assistance should be
accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of
society, particularly for its establishment and while it is responsible for
the care and education of dependent children. Marriage must be entered into
with the free consent of the intending spouses. |
1. La
protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere
accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della
società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la
responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il
matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
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2. Special protection should be accorded to mothers during a
reasonable period before and after childbirth. During such period working
mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security
benefits. |
2. Una
protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo
ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno
beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo
accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
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3. Special measures of protection and assistance should be
taken on behalf of all children and young persons without any discrimination
for reasons of parentage or other conditions. Children and young persons
should be protected from economic and social exploitation. Their employment
in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to
hamper their normal development should be punishable by law. States should
also set age limits below which the paid employment of child labour should
be prohibited and punishable by law. |
3.
Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore
di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per
ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti
devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro
impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute,
pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo,
deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di
età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà
vietato e punito dalla legge. |
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Article 11 |
Articolo
11 |
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1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to an adequate standard of living for himself and his
family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous
improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate
steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect
the essential importance of international co-operation based on free
consent. General comment on its implementation |
1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad
un livello di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa
un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al
miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti
prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e
riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione
internazionale, basata sul libero consenso. |
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2. The States Parties to the present Covenant, recognizing
the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take,
individually and through international co-operation, the measures, including
specific programmes, which are needed: |
2. Gli
Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni
individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso
la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche
programmi concreti, che siano necessarie: |
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(a) To improve methods of production, conservation and
distribution of food by making full use of technical and scientific
knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by
developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the
most efficient development and utilization of natural resources;
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a) per
migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle
derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche
e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della
nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da
conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse
naturali; |
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(b) Taking into account the problems of both food-importing
and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world
food supplies in relation to need. |
b) per
assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in
relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori
quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari. |
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Article 12 |
Articolo
12 |
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1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of
physical and mental health. |
1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a
godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado
di conseguire. |
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2. The steps to be taken by the States Parties to the present
Covenant to achieve the full realization of this right shall include those
necessary for: |
2. Le
misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per
assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle
necessarie ai seguenti fini: |
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(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate
and of infant mortality and for the healthy development of the child;
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a) la
diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il
sano sviluppo dei fanciulli; |
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(b) The improvement of all aspects of environmental and
industrial hygiene; |
b) il
miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale;
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(c) The prevention, treatment and control of epidemic,
endemic, occupational and other diseases; |
c) la
profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche,
professionali e d’altro genere; |
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(d) The creation of conditions which would assure to all
medical service and medical attention in the event of sickness.
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d) la
creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza
medica in caso di malattia. |
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Article 13 |
Articolo
13 |
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1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone to education. They agree that education shall be directed
to the full development of the human personality and the sense of its
dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental
freedoms. They further agree that education shall enable all persons to
participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance
and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups,
and further the activities of the United Nations for the maintenance of
peace. |
1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo
all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al
pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e
rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.
Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in
grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve
promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni
e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo
delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
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2. The States Parties to the present Covenant recognize that,
with a view to achieving the full realization of this right:
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2. Gli
Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di
questo diritto, riconoscono che: |
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(a) Primary education shall be compulsory and available free
to all; |
a)
l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a
tutti; |
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(b) Secondary education in its different forms, including
technical and vocational secondary education, shall be made generally
available and accessible to all by every appropriate means, and in
particular by the progressive introduction of free education;
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b)
l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione
secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile
a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante
l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita; |
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(c) Higher education shall be made equally accessible to all,
on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by
the progressive introduction of free education; |
c)
l’istruzione deve essere resa accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza,
in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in
particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
|
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(d) Fundamental education shall be encouraged or intensified
as far as possible for those persons who have not received or completed the
whole period of their primary education; |
d)
l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura
possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione
primaria o non ne hanno completato il corso; |
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(e) The development of a system of schools at all levels
shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be
established, and the material conditions of teaching staff shall be
continuously improved. |
e) deve
perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado,
stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo
miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
|
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3. The States Parties to the present Covenant undertake to
have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal
guardians to choose for their children schools, other than those established
by the public authorities, which conform to such minimum educational
standards as may be laid down or approved by the State and to ensure the
religious and moral education of their children in conformity with their own
convictions. |
3. Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei
genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole
diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purchè conformi ai
requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato
in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei
figli in conformità alle proprie convinzioni. |
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4. No part of this article shall be construed so as to
interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct
educational institutions, subject always to the observance of the principles
set forth in paragraph I of this article and to the requirement that the
education given in such institutions shall conform to such minimum standards
as may be laid down by the State. |
4.
Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di
recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e
dirigere istituti di istruzione, purchè i principi enunciati nel I paragrafo
di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali
istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere
prescritti dallo Stato. |
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Article 14 |
Articolo
14 |
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Each State Party to the present Covenant which, at the time
of becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan
territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary
education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and
adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a
reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of
compulsory education free of charge for all. |
Ogni
Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia
stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri
territori soggetti alla sua giurisdizione, l’obbligatorietà e la gratuità
dell’istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due
anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare
progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso,
il principio dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti. |
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Article 15 |
Articolo
15 |
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1. The States Parties to the present Covenant recognize the
right of everyone: |
1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
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(a) To take part in cultural life; |
a) a
partecipare alla vita culturale; |
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(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its
applications; |
b) a
godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
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(c) To benefit from the protection of the moral and material
interests resulting from any scientific, literary or artistic production of
which he is the author. |
c) a
godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da
qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia
l’autore. |
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2. The steps to be taken by the States Parties to the present
Covenant to achieve the full realization of this right shall include those
necessary for the conservation, the development and the diffusion of science
and culture. |
2. Le
misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per
conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle
necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e
della cultura. |
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3. The States Parties to the present Covenant undertake to
respect the freedom indispensable for scientific research and creative
activity. |
3. Gli
Stati parti del presente patto si impegnano a rispettare la libertà
indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa.
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4. The States Parties to the present Covenant recognize the
benefits to be derived from the encouragement and development of
international contacts and co-operation in the scientific and cultural
fields. |
4. Gli
Stati parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione
internazionale nei campi scientifico e culturale. |
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PART IV |
Parte
quarta |
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Article 16 |
Articolo
16 |
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1. The States Parties to the present Covenant undertake to
submit in conformity with this part of the Covenant reports on the measures
which they have adopted and the progress made in achieving the observance of
the rights recognized herein. |
1. Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle
disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi
avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei
diritti riconosciuti nel Patto. |
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2. (a) All reports shall be submitted to the
Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies to the
Economic and Social Council for consideration in accordance with the
provisions of the present Covenant; |
2. a)
Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni
Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in
conformità alle disposizioni del presente Patto; |
|
(b) The Secretary-General of the United Nations shall also
transmit to the specialized agencies copies of the reports, or any relevant
parts therefrom, from States Parties to the present Covenant which are also
members of these specialized agencies in so far as these reports, or parts
therefrom, relate to any matters which fall within the responsibilities of
the said agencies in accordance with their constitutional instruments. |
b) il
Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti
specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi,
inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti
istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti,
riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi
dei rispettivi statuti. |
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