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PARALLEL TEXTS
IL TRATTATO DI MAASTRICHT
(estratti) |
I - TEXT OF
THE TREATY (MAASTRICHT TREATY)
HIS MAJESTY THE KING OF
THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK, THE PRESIDENT OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC, HIS
MAJESTY THE KING OF SPAIN, THE PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC, THE
PRESIDENT OF IRELAND, THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, HIS ROYAL
HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG, HER MAJESTY THE QUEEN OF THE
NETHERLANDS, THE PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC, HER MAJESTY THE
QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
|
SUA MAESTÀ IL
RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL
PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA
ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI
BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, |
|
RESOLVED to mark a new stage in the process of European integration
undertaken with the establishment of the European Communities,
|
DECISI a segnare
una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con
l'istituzione delle Comunità europee, |
|
RECALLING the historic importance of the ending of the division of the
European continent and the need to create firm bases for the construction
of the future Europe, |
RAMMENTANDO
l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e
la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura, |
|
CONFIRMING their attachment to the principles of liberty, democracy and
respect for human rights and fundamental freedoms and of the rule of law,
|
CONFERMANDO
il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia
e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché
dello Stato di diritto, |
|
DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting
their history, their culture and their traditions, |
DESIDERANDO
intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la
cultura e le tradizioni, |
|
DESIRING to enhance further the democratic and efficient functioning of
the institutions so as to enable them better to carry out, within a single
institutional framework, the tasks entrusted to them, |
DESIDERANDO
rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle
istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace,
in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati, |
|
RESOLVED to achieve the strengthening and the convergence of their
economies and to establish an economic and monetary union including, in
accordance with the provisions of this Treaty, a single and stable
currency, |
DECISI a
conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad
istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità
delle disposizioni del presente trattato, una moneta unica e stabile, |
|
DETERMINED to promote economic and social progress for their peoples,
within the context of the accomplishment of the internal market and of
reinforced cohesion and environmental protection, and to implement
policies ensuring that advances in economic integration are accompanied by
parallel progress in other fields, |
DETERMINATI a
promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, nel contesto
della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione
e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a
garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica
si accompagnino a paralleli progressi in altri settori, |
|
RESOLVED to establish a citizenship common to nationals of their
countries, |
DECISI ad
istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,
|
|
RESOLVED to implement a common foreign and security policy including the
eventual framing of a common defence policy, which might in time lead to a
common defence, thereby reinforcing the European identity and its
independence in order to promote peace, security and progress in Europe
and in the world, |
DECISI ad attuare
una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione a
termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente
condurre ad una difesa comune, rafforzando così l'identità dell'Europa e
la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il
progresso in Europa e nel mondo, |
|
REAFFIRMING their objective to facilitate the free movement of persons,
while ensuring the
safety and security of their peoples, by including provisions on
justice and home affairs in this Treaty, |
RIAFFERMANDO
l'obiettivo di agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo
nel contempo la sicurezza dei loro popoli, mediante l'inclusione, nel
presente trattato, di disposizioni relative alla giustizia e agli affari
interni, |
|
RESOLVED to continue the process of creating an ever closer union among
the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as possible
to the citizen in accordance with the principle of subsidiarity,
|
DECISI a portare
avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i
popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino
possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,
|
|
IN
VIEW of further steps to be taken in order to advance European
integration, |
IN PREVISIONE
degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione
europea, |
|
HAVE
DECIDED to establish a European Union and to this end have designated as
their Plenipotentiaries: |
HANNO DECISO di
istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come
plenipotenziari: |
|
HIS
MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS:
Mark EYSKENS, Minister
for Foreign Affairs,
Philippe MAYSTADT,
Minister for Finance; |
SUA MAESTÀ IL RE
DEI BELGI:
Mark EYSKENS,
ministro delle Relazioni esterne,
Philippe
MAYSTADT, ministro delle Finanze, |
|
HER
MAJESTY THE QUEEN OF DENMARK:
Uffe ELLEMANN-JENSEN,
Minister for Foreign Affairs,
Anders FOGH RASMUSSEN,
Minister for Economic Affairs; |
SUA MAESTÀ LA
REGINA DI DANIMARCA:
Uffe
ELLEMANN-JENSEN, ministro degli Affari esteri,
Anders FOGH
RASMUSSEN, ministro degli Affari economici, |
|
THE
PRESIDENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:
Hans-Dietrich GENSCHER,
Federal Minister for Foreign Affairs,
Theodor WAIGEL, Federal
Minister for Finance; |
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Hans-Dietrich
GENSCHER, ministro federale degli Affari esteri,
Theodor
WAIGEL, ministro federale delle Finanze, |
|
THE
PRESIDENT OF THE HELLENIC REPUBLIC:
Antonios SAMARAS,
Minister for Foreign Affairs,
Efthymios CHRISTODOULOU,
Minister for Economic Affairs; |
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Antonios
SAMARAS, ministro degli Affari esteri,
Efthymios
CHRISTODOULOU, ministro dell'Economia nazionale, |
|
HIS
MAJESTY THE KING OF SPAIN:
Francisco FERNÁNDEZ
ORDÓÑEZ, Minister for Foreign Affairs,
Carlos SOLCHAGA CATALÁN
Minister for Economic Affairs and Finance; |
SUA MAESTÀ IL RE
DI SPAGNA:
Francisco
FERNANDEZ ORDÓÑEZ, ministro degli Affari esteri,
Carlos
SOLCHAGA CATALAN, ministro dell'Economia e delle Finanze, |
|
THE
PRESIDENT OF THE FRENCH REPUBLIC:
Roland DUMAS, Minister
for Foreign Affairs,
Pierre BÉRÉGOVOY,
Minister for Economic and Financial Affairs and the Budget; |
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Roland DUMAS,
ministro degli Affari esteri,
Pierre
BÉRÉGOVOY, ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio,
|
|
THE
PRESIDENT OF IRELAND:
Gerard COLLINS, Minister
for Foreign Affairs,
Bertie AHERN, Minister
for Finance; |
IL PRESIDENTE
DELL'IRLANDA:
Gerard
COLLINS, ministro degli Affari esteri,
Bertie AHERN,
ministro delle Finanze, |
|
THE
PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:
Gianni DE MICHELIS,
Minister for Foreign Affairs,
Guido CARLI, Minister
for the Treasury; |
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Gianni DE
MICHELIS, ministro degli Affari esteri,
Guido CARLI,
ministro del Tesoro, |
|
HIS
ROYAL HIGHNESS THE GRAND DUKE OF LUXEMBOURG:
Jacques F. POOS , Deputy
Prime Minister, Minister for Foreign Affairs,
Jean-Claude JUNCKER,
Minister for Finance; |
SUA ALTEZZA REALE
IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Jacques F.
POOS, vice primo ministro, ministro degli Affari esteri,
Jean-Claude
JUNCKER, ministro delle Finanze, |
|
HER
MAJESTY THE QUEEN OF THE NETHERLANDS:
Hans VAN DEN BROEK,
Minister for Foreign Affairs,
Willem KOK, Minister for
Finance; |
SUA MAESTÀ LA
REGINA DEI PAESI BASSI:
Hans VAN DEN
BROEK, ministro degli Affari esteri,
Willem KOK,
ministro delle Finanze, |
|
THE
PRESIDENT OF THE PORTUGUESE REPUBLIC:
João de Deus PINHEIRO,
Minister for Foreign Affairs,
Jorge BRAGA DE
MACEDO, Minister for Finance; |
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE:
Jo(r)o de Deus
PINHEIRO, ministro degli Affari esteri,
Jorge BRAGA DE
MACEDO, ministro delle Finanze, |
|
HER
MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND:
The Rt. Hon. Douglas
HURD, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,
The Hon. Francis MAUDE,
Financial Secretary to the Treasury; |
SUA MAESTÀ LA
REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
Rt. Hon. Douglas HURD, segretario di Stato per gli Affari esteri e del
Commonwealth,
Hon. Francis
MAUDE, segretario finanziario al Tesoro, |
|
WHO ,
having exchanged their full powers, found in good and due form, have
agreed as follows. |
I QUALI, dopo
aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono: |
TITLE I
Common provisions
Article A
By this Treaty, the HIGH
CONTRACTING PARTIES establish among themselves a EUROPEAN UNION,
hereinafter called 'the Union'. |
TITOLO I
Disposizioni comuni
Articolo A
Con il
presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro
un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "Unione". |
|
This
Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union
among the peoples of Europe, in which decisions are taken as closely as
possible to the citizen. |
Il presente
trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione
sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano
prese il più vicino possibile ai cittadini. |
|
The
Union shall be founded on the European Communities, supplemented by the
policies and forms of cooperation established by this Treaty. Its task
shall be to organize, in a manner demonstrating consistency and
solidarity, relations between the Member States and between their peoples.
|
L'Unione è
fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di
cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di
organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri
e tra i loro popoli. |
|
Article B
The Union shall set
itself the following objectives: |
Articolo B
L'Unione si
prefigge i seguenti obiettivi: |
-
to promote economic and social progress
which is balanced and sustainable, in particular through the creation of
an area without internal frontiers, through the strengthening of
economic and social cohesion and through the establishment of economic
and monetary union, ultimately including a single currency in accordance
with the provisions of this Treaty;
|
-
promuovere un progresso
economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la
creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della
coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e
monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle
disposizioni del presente trattato;
|
-
to assert its identity on the
international scene, in particular through the implementation of a
common foreign and security policy including the eventual framing of a
common defence policy, which might in time lead to a common defence;
|
-
affermare la sua identità
sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una
politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a
termine di una politica di difesa comune che potrebbe, successivamente,
condurre ad una difesa comune;
|
-
to strengthen the protection of the
rights and interests of the nationals of its Member States through the
introduction of a citizenship of the Union;
|
-
rafforzare la tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante
l'instituzione di una cittadinanza dell'Unione;
|
-
to develop close cooperation on justice
and home affairs;
|
-
sviluppare una stretta
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;
|
-
to maintain in full the acquis
communautaire and build on it with a view to considering, through the
procedure referred to in Article N(2), to what extent the policies and
forms of cooperation introduced by this Treaty may need to be revised
with the aim of ensuring the effectiveness of the mechanisms and the
institutions of the Community.
|
-
mantenere integralmente
l'"acquis" comunitario e svilupparlo al fine di valutare, attraverso la
procedura prevista all'articolo N, paragrafo 2, in quale misura si renda
necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate
dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi
e delle istituzioni comunitarie.
|
|
The
objectives of the Union shall be achieved as provided in this Treaty and
in accordance with the conditions and the timetable set out therein while
respecting the principle of subsidiarity as defined in Article 3b of the
Treaty establishing the European Community. |
Gli obiettivi
dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del
presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel
rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 3 B del
trattato che istituisce la Comunità europea. |
|
Article C
The Union shall be
served by a single institutional framework which shall ensure the
consistency and the continuity of the activities carried out in order to
attain its objectives while respecting and building upon the acquis
communautaire. |
Articolo C
L'Unione
dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la
continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi,
rispettando e sviluppando nel contempo l'"acquis" comunitario. |
|
The
Union shall in particular ensure the consistency of its external
activities as a whole in the context of its external relations, security,
economic and development policies. The Council and the Commission shall be
responsible for ensuring such consistency. They shall ensure the
implementation of these policies, each in accordance with its respective
powers. |
L'Unione assicura
in particolare la coerenza globale della sua azione esterna nell'ambito
delle politiche in materia di relazioni esterne, di sicurezza, di economia
e di sviluppo. Il Consiglio e la Commissione hanno la responsabilità di
garantire tale coerenza. Essi provvedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, ad attuare dette politiche. |
|
Article D
The European Council
shall provide the Union with the necessary impetus for its development and
shall define the general political
guidelines thereof. |
Articolo D
Il Consiglio
europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce
gli orientamenti politici generali. |
|
The
European Council shall bring together the Heads of State or Government of
the Member States and the President of the Commission. They shall be
assisted by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States and by
a Member of the Commission. The European Council shall meet at least twice
a year, under the chairmanship of the Head of State or Government of the
Member State which holds the Presidency of the Council. |
Il Consiglio
Europeo riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri
nonché il presidente della Commissione. Essi sono assistiti dai ministri
incaricati degli Affari esteri degli Stati membri e da un membro della
Commissione. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte l'anno
sotto la presidenza del capo di Stato o di governo dello Stato membro che
esercita la presidenza del Consiglio. |
|
The
European Council shall submit to the European Parliament a report after
each of its meetings and a yearly written report on the progress achieved
by the Union. |
Il Consiglio
europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle
sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti
dall'Unione. |
|
Article E
The European Parliament,
the Council, the Commission and the Court of Justice shall exercise their
powers under the conditions and for the purposes provided for, on the one
hand, by the provisions of the Treaties establishing the European
Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and
supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this
Treaty. |
Articolo E
Il Parlamento
europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte di giustizia esercitano
le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle
disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché
dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o
integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del
presente trattato. |
|
Article F
1. The Union shall
respect the national identities of its Member States, whose systems of
government are founded on the principles of democracy. |
Articolo F
1. L'Unione
rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di
governo si fondano sui principi democratici. |
|
2. The
Union shall respect fundamental rights,as guaranteed by the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
signed in Rome on 4 November 1950 and as they result from the
constitutional traditions common to the Member States, as general
principles of Community law. |
2. L'Unione
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
generali del diritto comunitario. |
|
3. The
Union shall provide itself with the means necessary to attain its
objectives and carry through its policies |
3. L'Unione si
dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a
compimento le sue politiche. |
TITLE V
Provisions on a common
foreign and security policy
Article J
A common foreign and
security policy is hereby established which shall be governed by the
following provisions. |
Disposizioni
relative alla politica estera e di sicurezza comune
Articolo J
istituita una
politica estera e di sicurezza comune, disciplinata dalle seguenti
disposizioni. |
|
Article J.1
1. The Union and its
Member States shall define and implement a common foreign and security
policy, governed by the provisions of this Title and covering all areas of
foreign and security policy. |
Articolo J.1
1. L'Unione e
i suoi Stati membri stabiliscono ed attuano una politica estera e di
sicurezza comune disciplinata dalle disposizioni del presente titolo ed
estesa a tutti i settori della politica estera e di sicurezza.
|
|
2. The
objectives of the common foreign and security policy shall be:
-
to safeguard the common values,
fundamental interests and independence of the Union;
-
to strengthen the security of the Union
and its Member States in all ways;
-
to preserve peace and strengthen
international security, in accordance with the principles of the United
Nations Charter as well as the principles of the Helsinki Final Act and
the objectives of the Paris Charter;
-
to promote international cooperation;
-
to develop and consolidate democracy
and the rule of law, and respect for human rights and fundamental
freedoms.
|
2. Gli obiettivi
della politica estera e di sicurezza comune sono i seguenti:
-
difesa dei valori comuni,
degli interessi fondamentali e dell'indipendenza dell'Unione;
-
rafforzamento della sicurezza
dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;
-
mantenimento della pace e
rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di
Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;
-
promozione della cooperazione
internazionale;
-
sviluppo e consolidamento
della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
|
|
3. The
Union shall pursue these objectives:
-
by establishing systematic cooperation
between Member States in the conduct of policy, in accordance with
Article J.2;
-
by gradually implementing, in
accordance with Article J.3, joint action in the areas in which the
Member States have important interests in common.
|
3. L'Unione
persegue tali obiettivi:
-
instaurando una cooperazione
sistematica tra gli Stati membri per la condotta della loro politica,
conformemente alle disposizioni dell'articolo J.2;
-
realizzando gradualmente, in
conformità delle disposizioni dell'articolo J.3, azioni comuni nei
settori in cui gli Stati membri abbiano in comune interessi rilevanti.
|
|
4. The
Member States shall support the Union's external and security policy
actively and unreservedly in a spirit of loyalty and mutual solidarity.
They shall refrain from any action which is contrary to the interests of
the Union or likely to impair its effectiveness as a cohesive force in
international relations. The Council shall ensure that these principles
are complied with. |
4. Gli Stati
membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.
Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione
o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle
relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi
siano rispettati. |
|
Article J.2
1. Member States shall
inform and consult one another within the Council on any matter of foreign
and security policy of general interest in order to ensure that their
combined influence is exerted as effectively as possible by means of
concerted and convergent action. |
Articolo J.2
1. Gli Stati
membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio in
merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di
interesse generale per garantire che la loro influenza combinata si
eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro
azioni. |
|
2.
Whenever it deems it necessary, the Council shall define a common
position.
Member States shall ensure that their national policies conform to the
common positions.
|
2. Ogniqualvolta
lo ritenga necessario, il Consiglio definisce una posizione comune.
Gli Stati
membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle
posizioni comuni. |
|
3.
Member States shall coordinate their action in international organizations
and at international conferences. They shall uphold the common positions
in such forums.
In international
organizations and at international conferences where not all the Member
States participate, those which do take part shall uphold the common
positions. |
3. Gli Stati
membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e
in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono
le posizioni comuni.
Nelle
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali
alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi
partecipano difendono le posizioni comuni. |
|
Article J.3
The procedure for
adopting joint action in matters covered by the foreign and security
policy shall be the following: |
Articolo J.3
La procedura
per adottare un'azione comune nei settori che rientrano nella politica
estera e di sicurezza è la seguente: |
-
The Council shall decide, on the basis
of general guidelines from the European Council, that a matter should be
the subject of joint action.
Whenever the Council
decides on the principle of joint action, it shall lay down the specific
scope, the Union's general and specific objectives in carrying out such
action, if necessary its duration, and the means, procedures and
conditions for its implementation. |
-
In base ad orientamenti
generali del Consiglio europeo, il Consiglio decide che una questione
forma oggetto di un'azione comune.
Il Consiglio,
quando adotta il principio di un'azione comune, ne fissa la portata
precisa, gli obiettivi generali e particolari che l'Unione si prefigge
nella realizzazione di detta azione, nonché i mezzi, le procedure, le
condizioni e, se necessario, la durata applicabili alla sua attuazione.
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The Council shall, when adopting the
joint action and at any stage
during its development, define those matters on which decisions
are to be taken by a qualified majority.
Where the Council is
required to act by a qualified majority pursuant to the preceding
subparagraph, the votes of its members shall be weighted in accordance
with Article 148(2) of the Treaty establishing the European Community, and
for their adoption, acts of the Council shall require at least
62 votes in favour, cast by at least 10 members. |
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Nell'adottare l'azione comune
e in qualsiasi fase del suo svolgimento, il Consiglio definisce le
questioni per le quali le decisioni devono essere prese a maggioranza
qualificata.
Per le
deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata in
applicazione del primo comma, ai voti dei membri è attribuita la
ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che
istituisce la Comunità europea e le deliberazioni sono valide se hanno
raccolto almeno
62 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 10 membri |
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If there is a change in circumstances
having a substantial effect on a question subject to joint action, the
Council shall review the principles and objectives of that action and
take the necessary decisions. As long as the Council has not acted, the
joint action shall stand.
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Se si produce un cambiamento
di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di
un'azione comune, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di
detta azione e adotta le decisioni necessarie. L'azione comune resta
valida sinché il Consiglio non abbia deliberato.
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Joint actions shall commit the Member
States in the positions they adopt and in the conduct of their activity.
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Le azioni comuni vincolano
gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella condotta della
loro azione.
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Whenever there is any plan to adopt a
national position or take national action pursuant to a joint action,
information shall be provided in time to allow, if necessary, for prior
consultations within the Council. The obligation to provide prior
information shall not apply to measures which are merely a national
transposition of Council decisions.
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Qualsiasi presa di posizione
o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune forma
oggetto di informazione entro termini che permettano, se necessario, una
concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo
dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di
semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.
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In cases of imperative need arising
from changes in the situation and failing a Council decision, Member
States may take the necessary measures as a matter of urgency having
regard to the general objectives of the joint action. The Member State
concerned shall inform the Council immediately of any such measures.
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In caso di assoluta necessità
connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una
decisione del Consiglio, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le
misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali dell'azione
comune. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente
il Consiglio.
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Should there be any major difficulties
in implementing a joint action, a Member State shall refer them to the
Council which shall discuss them and seek appropriate solutions. Such
solutions shall not run counter to the objectives of the joint action or
impair its effectiveness.
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In caso di difficoltà
rilevanti nell'applicazione di un'azione comune, uno Stato membro ne
investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni
appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli
obiettivi dell'azione né nuocere alla sua efficacia.
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Article J.4
1. The common foreign
and security policy shall include all questions related to the security of
the Union, including the eventual framing of a common defence policy,
which might in time lead to a common defence. |
Articolo J.4
1. La politica
estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla
sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di
una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una
difesa comune. |
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2. The
Union requests the Western European Union (WEU), which is an integral part
of the development of the Union, to elaborate and implement decisions and
actions of the Union which have defence implications. The Council shall,
in agreement with the institutions of the WEU, ado | |